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Sconti nei messaggi WhatsApp: la regola dei 30 giorni da conoscere prima del Black Friday

Redazione SendApp6 min di lettura
Sconti nei messaggi WhatsApp: la regola dei 30 giorni da conoscere prima del Black Friday

In breve

Dal 2 aprile 2023 l’articolo 17-bis del Codice del consumo obbliga chi annuncia uno sconto a indicare il prezzo precedente, cioè il più basso applicato nei 30 giorni prima della riduzione. Nel 2024 la Corte di giustizia UE ha chiarito che anche le percentuali e le frasi come «prezzo top» vanno calcolate su quel prezzo: per il Black Friday del 27 novembre 2026 contano i prezzi praticati dal 28 ottobre.

Perché conta

Fra poche settimane molti negozi manderanno ai clienti un messaggio con scritto «-30%» o «prezzo barrato». La tentazione è prendere come riferimento il prezzo di listino, quello sul cartellino da mesi. La legge italiana dice un’altra cosa: il riferimento è il prezzo più basso che hai praticato nei 30 giorni prima dello sconto. Se a inizio novembre hai fatto un fine settimana promozionale, il tuo «-30%» del Black Friday potrebbe essere un -9%.

La regola esiste da più di tre anni, ma si ricorda soprattutto per i volantini e i siti. Il testo però parla di «ogni annuncio di riduzione di prezzo», senza distinguere il mezzo: per questo, secondo la nostra lettura, vale anche per il messaggio WhatsApp, l’SMS o la newsletter che annunciano uno sconto a chi compra come consumatore.

Come funziona la regola

Cosa dice l’articolo 17-bis

L’articolo 17-bis del Codice del consumo (decreto legislativo 206/2005) è stato introdotto dal decreto legislativo 26 del 7 marzo 2023 ed è in vigore dal 2 aprile 2023. Il comma 1 chiede che ogni annuncio di riduzione indichi il prezzo precedente. Il comma 2 lo definisce: il prezzo più basso applicato «alla generalità dei consumatori» nei trenta giorni prima della riduzione.

Cosa ha aggiunto la Corte di giustizia UE

Con la sentenza del 26 settembre 2024 (causa C-330/23, Aldi Süd) la Corte di giustizia dell’Unione europea ha chiuso una scappatoia. Non basta scrivere in piccolo il prezzo più basso dei 30 giorni e poi calcolare lo sconto sul prezzo del giorno prima: una riduzione annunciata in percentuale, o con una frase che sottolinea la convenienza dell’offerta, va calcolata sul prezzo più basso dei 30 giorni. Nel caso esaminato, un ananas «in offerta» a 1,49 euro con il prezzo barrato a 1,69 era stato venduto a 1,39 nelle settimane prima.

Le eccezioni scritte nella norma

  • Prodotti agricoli e alimentari deperibili, quelli individuati dal decreto legislativo 198/2021: la regola non si applica.
  • Prodotti in vendita da meno di 30 giorni: indichi il periodo a cui si riferisce il prezzo precedente. I «prezzi di lancio» seguiti da un aumento sono esclusi.
  • Sconti progressivi nella stessa campagna, senza interruzioni: per i ribassi successivi al primo il riferimento resta il prezzo prima della prima riduzione.
  • Saldi e altre vendite straordinarie: la regola si applica. Le vendite sottocosto no, e non contano nemmeno per calcolare il prezzo precedente.

Le sanzioni

Il comma 6 rimanda all’articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 114/1998 sul commercio: una sanzione amministrativa che il testo esprime ancora in lire, da 1 a 6 milioni, cioè da circa 516 a circa 3.098 euro. La norma chiede di tenere conto della gravità, della durata, delle violazioni precedenti e del vantaggio ottenuto.

Gli errori da evitare

  • Calcolare la percentuale sul prezzo di listino invece che sul prezzo più basso degli ultimi 30 giorni.
  • Dimenticare le promozioni lampo di un fine settimana: abbassano il prezzo di riferimento per i 30 giorni successivi.
  • Alzare il prezzo a fine ottobre per poi «scontarlo» a novembre: è esattamente il caso che la regola vuole impedire.
  • Scrivere «sconti fino al 50%» quando nessun prodotto, calcolato sul prezzo più basso dei 30 giorni, arriva al 50%.
  • Interrompere una campagna di sconti progressivi e riprenderla: la ripartenza non è più la stessa campagna, e il prezzo di riferimento cambia.

Un esempio concreto

Esempio illustrativo, con numeri inventati per spiegare il calcolo. Un negozio di abbigliamento vende un giubbotto a 120 euro. Dal 10 al 12 novembre lo mette a 99 euro per un fine settimana, poi torna a 120. Il 27 novembre, giorno del Black Friday, lo propone a 90 euro e prepara il messaggio per i clienti.

Cosa scrive nel messaggioPrezzo di riferimentoVa bene?
«Giubbotto a 90 euro invece di 120, -25%»99 euro (10-12 novembre, dentro i 30 giorni)No: lo sconto reale è circa -9%
«Giubbotto a 90 euro, prezzo più basso degli ultimi 30 giorni 99 euro»99 euroSì
Campagna continua: 99 euro dal 20 novembre, poi 90 dal 27, «-25%»120 euro (sconto progressivo senza interruzioni)Sì, se 120 euro era il prezzo più basso dei 30 giorni prima del 20 novembre

La differenza fra la prima e la terza riga non è il prezzo finale, che è lo stesso: è la storia del prezzo nelle settimane prima. Per questo chi prepara le campagne del Black Friday dovrebbe decidere a fine ottobre cosa farà a novembre, non il giorno prima.

Come lo fai con uno strumento come SendApp

Nessuno strumento di messaggistica conosce lo storico dei tuoi prezzi: il calcolo resta tuo, sul gestionale o sul registro di cassa. Lo strumento aiuta a non sbagliare la forma. In SendApp, per fare un esempio, puoi creare una campagna con un template approvato da Meta che ha un campo dedicato al prezzo precedente accanto al prezzo scontato, scegliere i destinatari per tag e programmare l’invio per il giorno giusto. Il piano Professional costa 19 euro al mese (16 con fatturazione annuale) e include 1.000 contatti e 10.000 messaggi; i messaggi WhatsApp restano soggetti alle tariffe di Meta.

Cosa fare adesso

  • Segna sul calendario il 28 ottobre: da quel giorno i prezzi che pratichi diventano il riferimento per il 27 novembre.
  • Per ogni prodotto in promozione, annota il prezzo più basso dei 30 giorni prima dello sconto e conservalo.
  • Nei messaggi scrivi il prezzo precedente in modo leggibile, non in una nota a piè di pagina; per la forma, segui i consigli su come scrivere un messaggio promozionale.
  • Se usi codici sconto, chiedi al tuo consulente se e come la regola si applica al tuo caso; per il resto, le idee su coupon e codici sconto via chat restano valide.
  • Manda la promozione solo a chi ha dato il consenso, e togli dall’elenco chi ha chiesto di non ricevere più messaggi.

Il comma 2 parla del prezzo applicato «alla generalità dei consumatori». Come si comportano gli sconti riservati a pochi, per esempio agli iscritti a un club o a un singolo cliente, il testo italiano non lo dice in modo esplicito: prima di costruirci sopra una campagna, chiedi al tuo consulente o all’associazione di categoria.

Fonti: articolo 17-bis del decreto legislativo 206/2005 e articolo 22 del decreto legislativo 114/1998 su Normattiva; Corte di giustizia dell’Unione europea, comunicato stampa n. 152/24 del 26 settembre 2024 sulla causa C-330/23. Questo articolo spiega la norma, non sostituisce una consulenza legale. Ultima verifica: 4 ottobre 2026.

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